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Autentiche di firma
L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione che la firma è stata apposta dall’interessato, previa sua identificazione. L’attestazione di autenticità può essere effettuata da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione firmata  oppure da: notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco.

Presso l’ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a:
  • istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione);
  • istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto notorietà presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L’autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge anche a giudici di pace,  collaboratori di cancelleria di Corti d’Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica,  Assessori comunali e provinciali.
Per i  Consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia, la possibilità di autenticare la firma è limitata solo alla materia elettorale.

Requisiti:
  • essere maggiorenni; per i minorenni, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore;
  • per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore;
  • per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell’identità del dichiarante.
La firma deve essere apposta in presenza della persona addetta all’autenticazione. Il sottoscrittore deve presentare un documento personale di riconoscimento.

Costo: Se rilasciata in bollo (Euro 14,62 ), il costo è di Euro 1,55. Il rilascio in carta libera è possibile solo per i casi specificati nella tabella all. B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (esempi: uso successione  – uso fiscale – uso elettorale – uso separazione – uso divorzio – uso espatrio, ecc.)  costo euro 0,52.

Nel caso di atti negoziali tra privati (es. quietanze liberatorie assegni protestati) non è possibile l’autentica della firma da parte dei funzionari comunali.

Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli

Il D.L. 223 del 04.07.2007, con l’art. 7, ha stabilito che l’autentica degli atti e delle dichiarazioni riguardanti la vendita di beni mobili registrati e rimorchi (auto, moto, ecc.) può essere richiesta anche agli uffici comunali.

Il proprietario del mezzo (o i proprietari, o il legali rappresentanti quanto il mezzo sia di proprietà di una società) deve presentare:
documento di riconoscimento
  • certificato di proprietà del veicolo, sul cui retro deve essere posta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore autenticata;
  • 1 marca da bollo da € 14,62
  • € 0,52 per diritti di segreteria
Il Comune si occupa solo dell'autentica della firma.
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